Inseriamo di seguito alcune riflessioni sulla tariffa e sui possibili sgravi.
La pubblicazione della Legge 28 Dicembre 2015, n 221 introduce importanti innovazioni attraverso gli articolo 37 e 38.
L’art. 38 della 221/2015 recita:
All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) , dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;
Questo estende la pratica di autocompostaggio, definito, dal Codice Ambientale 152/2006 (art.183 lettera e), come “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto” alle utenze non domestiche. Si noti che non vi sono limiti alla capacità di trattamento. Per l’ autocompostaggio ci si pone al di fuori della normativa rifiuti tanto e vero che il legislatore scrive di “scarti organici”. Non vengono richieste autorizzazioni per la pratica di autocompostaggio.
La riduzione tariffaria è un obbligo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che operano nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche (art. 37 221/2015 comma 1). La riduzione tariffaria per le altre utenze e tutti gli importi sono conseguentemente lasciati alla volontà del Comune. Ora presente nella Legge 152/2006 (Testo Unico Ambientale) all’art. 208 comma 19-bis.
La riduzione tariffaria riveste un ruolo strategico per l’affermazione dell’autocompostaggio.
Secondo l’articolo 38 della 221/2015, comma 1:
All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunita’, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.Omissis…
Si noti che, secondo l’art.38 della 221/2015, le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, sono presentate “Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi”. La riduzione è attuata con il mancato conferimento del materiale (che in effetti è scarto ma non ancora rifiuto) al sistema di gestione rifiuti.
E’ interessante notare l”’oppure” nell’art 188 (responsabilità della gestione rifiuti), del 152/2006, al comma 1 dove si recita:
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. omissis..
Sembra cioè che la prima opzione sia il trattamento diretto.
Inoltre gli articoli 215 e 216, del 152/2006, (autosmaltimento e operazioni di recupero) sostengono che le attività effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
E’ bene ricordare che tra le riduzioni obbligatorie in regime TARI si debbono includere:
– la riduzione per il mancato espletamento del servizio (art.1, comma 656, L. 147/2013): “la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.
– la riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti (art. 1, comma 657, L. 147/2013): “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”
– le riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche (art. 1, comma 649, L. 147/2013): “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Sempre nella 152/2006 all’articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) si recita che (comma 10): Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Si deve inoltre ricordare che, ai sensi del Decreto 26 Maggio 2016 sulle Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, in linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità vengono ammessi tra le operazioni di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, il compostaggio dei rifiuti e il compostaggio di comunità sono conteggiati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
Quindi, formalmente il legislatore riconosce come obbligatoria, per le Utenze assimilate, la riduzione TARI per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione. Nel caso in cui il recupero è conseguenza di attività effettuata direttamente, l’attestazione potrebbe essere una autodichiarazione. Si noti che, purtroppo anche qui non si quantifica la riduzione tariffaria.
La legge 147/2014 (legge di stabilità) stabilisce che (comma 649) nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)
Nel caso di utenze domestiche, in compostaggio domestico, la metodologia, definita dal Ministero dell’Ambiente con il Decreto 26 Maggio 2016, ha ammesso il computo del peso dell’autocompostaggio domestico tra i rifiuti ammessi al calcolo della %RD. Secondo l’interpretazione della formula di calcolo presente nel Decreto citato, ufficializzata con la Circolare del Ministero dell’ambiente n. registro Prot.0002776 del 24-02-2017, il contributo effettivo dell’autocompostaggio domestico alla raccolta differenziata, dipendendo dal numero di utilizzatori la compostiera e dal periodo di reale utilizzo, va conteggiato utilizzando un coefficiente di produttività giornaliera per produttore pari a 220 grammi/giorno, equivalente a 80 kg/anno per soggetto conferente dell’utenza praticante1.
Nel caso di utenze domestiche, in compostaggio di comunità, se è disponibile sia il totale sia un’analisi merceologica del rifiuto urbano, è possibile stimare quanto pesa la frazione organica del rifiuto rispetto al totale e quindi la percentuale di abbattimento sulla parte variabile della tariffa. In mancanza di merceologiche, si è stimato, nel Decreto 266/2015 “sul compostaggio di comunità”, una produzione di 120 kg/abitante/anno, nota la quantità procapite dei rifiuti urbani prodotti nel comune di residenza (per esempio dal MUD), è semplice calcolare l’incidenza dell’organico.
Per le utenze speciali assimilate alcuni elementi potrebbero essere tratti dal metodo di calcolo adottato con il DPR 158/99 che regola la tariffa.
Questo metodo si basa, per la parte variabile della tariffa, su fattori moltiplicativi (Kc) della superficie dell’utenza stimati per varie categorie. Il caso degli alberghi è interessante perché sono presenti categorie sia per alberghi con ristorante sia senza. La differenza può dare indicazioni su quanto sia stato stimato, dal legislatore, il peso del rifiuto aggiunto dal solo ristorante.
Si noti che le differenze percentuali presentano un intervallo dal 15,84 % al 34.15%.
Calcolando i rifiuti organici che verrebbero comunque generati dal bar l’indicazione che si può trarre, per gli alberghi, è una riduzione superiore al 30% della pare variabile della tariffa.
A nostro giudizio:
Si rammenta che la tariffa è composta da una parte:
- fissa (spazzamento gestione ecc.)
- variabile: proporzionale ai rifiuti prodotti
Tipicamente le due parti, nei casi pratici, sono circa uguali.
Il peso dell’organico rappresenta oltre il 30% del rifiuto (il 40% in Sicilia) e, mediamente, oltre il 50% del costo di gestione di tutti i rifiuti urbani e assimilati.
Vi è inoltre da segnalare i vari casi di sgravi ottenuti con l’adozione dall’ormai diffuso “Albo dei Compostatori Comunali”. Questi sgravi arrivano facilmente al 30% della parte variabile della tariffa (AMA ROMA) o al 20% del totale (Fiumicino, RM).
Conclusioni:
Per la nostra associazione il punto di partenza della quantificazione dello sgravio dovrebbe essere il 50% della parte variabile (che rappresenta il 50% della tariffa), ossia il 25% del totale tariffa.
1 La formula presente nel Decreto 26 Maggio 2016, invece, è stata definita per stimare il Valore soglia, ovvero il massimo valore conteggiabile come funzione delle volumetrie delle apparecchiature in dotazione all’utenza e potenzialmente utilizzabili e si basa sul numero massimo di svuotamenti annui possibili (4), sul peso specifico del rifiuto organico (500 Kg/m³).