Il rifiuti vegetale del verde pubblico diventa rifiuto urbano. Cosa cambia?

Riportiamo uan interessante riflessione curata da Walter Giacetti, Direttore Tecnico Ecoambiente Rovigo – Consulente IFEL “Tariffazione puntuale-Regolazione ARERA” membro Comitato di Verifica ANCI Conai circa quanto in oggetto e sulle implicazioni per gli Enti Locali.

Giovedì 10 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto-Legge AMBIENTE 2024. Il provvedimento ha incluso nei rifiuti urbani esplicitamente e inequivocabilmente, contrariamente alle precedenti circolari del Ministero dell’Ambiente (Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021) che lo qualificavano come rifiuto speciale, il rifiuto vegetale derivante dalle “attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. Questo cambiamento normativo, realizzato tramite l’aggiunta di una specifica voce all’allegato L quinques del d.lgs 152/06 (voce 20 bis) contempla pertanto che i rifiuti che rientrano nell’elenco dell’allegato L-Quarter del 152/2006 e che abbiano la provenienza suddetta siano urbani. Urbano sarà quindi anche e soprattutto il rifiuto con codice EER 20 02 01 “rifiuti biodegradabili” e questo varrà indipendentemente dalle quantità essendo, come noto ormai dalla entrata in vigore del d.lgs 116/2020, scomparsa ormai ogni forma di assimilazione per quantità.

Le conseguenze potranno essere pertanto significative, con costi aggiuntivi e rilevanti problemi organizzativi e operativi, specialmente nelle aree ad alta densità di aziende di manutenzione del verde, e questo a causa delle rilevanti quantità di “nuovo” rifiuto urbano che potrebbero chiedere di essere ricevute ad esempio nei centri comunali di raccolta. Inoltre i Comuni potrebbero trovarsi a dover gestire i costi di raccolta e avvio a riciclo di una mole di rifiuto vegetale significativa senza le risorse economiche necessarie visto che le aziende di manutenzione del verde ragionevolmente non contribuiranno in maniera significativa all’aumento di base imponibile della TARI. Mai come in questo caso il sistema presuntivo fondato sulla imponibilità delle superfici si rivela INADEGUATO e OBSOLETO per gestire la situazione che presumibilmente si determinerà.

Per affrontare questa potenziale situazione di crisi, l’adozione di regimi di #tariffazionepuntuale rappresenta una soluzione efficace e sostenibile e forse l’unica possibile. Questo approccio, basato sulla quantità di frazione vegetale conferita, introduce una maggiore equità e applica il principio #PAYT (Pay As You Throw) che la stessa Comunità Europea caldeggia nelle direttive della Economia Circolare. La tariffazione puntuale inoltre incentiva comportamenti virtuosi anche tra le aziende premiando chi riduce i propri rifiuti attraverso pratiche come autocompostaggio, mulching e produzione di biomassa legnosa.

Le Autorità di Governo e i Comuni che hanno già adottato la tariffazione puntuale partono avvantaggiati per la gestione dei rifiuti vegetali che probabilmente entreranno nell’alveo della gestione pubblica per effetto di questa discontinuità normativa potendo facilmente introdurre una specifica tariffa basata sulla quantità di frazione vegetale conferita che se ben studiata può garantire una gestione economicamente sostenibile ed efficace.