Fino a tempi recenti l’uso di tecniche intermedie di compostaggio, tra il domestico e l’industriale, non erano normate dalla Legge. Queste tecniche si basano su piccole macchine elettromeccaniche, inizialmente solo di costruzione estera ora anche italiane, in grado di processare in loco lo scarto organico. ENEA, e in particolare il laboratorio R4R/USER/SSPT, da anni segue questo sviluppo tecnologico cercando di caratterizzarne il processo di compostaggio e il prodotto ottenuto.
Recentemente la pubblicazione della Legge 28 Dicembre 2015, n 221 introduce importanti innovazioni attraverso gli articolo 37 e 38.
L’art. 38 della 221/2015 recita:
All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) , dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;
Questo estende la pratica di autocompostaggio, definito, dal Codice Ambientale 152/2006 (art.183 lettera e), come “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto” alle utenze non domestiche. Si noti che non vi sono limiti alla capacità di trattamento. Per l’ autocompostaggio ci si pone al di fuori della normativa rifiuti tanto e vero che il legislatore scrive di “scarti organici”. Non vengono richieste autorizzazioni per la pratica di autocompostaggio.
La riduzione tariffaria è un obbligo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che operano nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche (art. 37 221/2015 comma 1). La riduzione tariffaria per le altre utenze e tutti gli importi sono conseguentemente lasciati alla volontà del Comune.
Secondo l’articolo 37 della 221/2015
“.. gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni con confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività…”
Si nota che non viene richiesto, in questo articolo, l’utilizzo del compost prodotto da parte dei conferitori. Potremmo, a fine di chiarezza, denominare questi impianti “locali” o “di prossimità” o “collettivi”.
Ne consegue che gli impianti posti in scuole, singole aziende, istituti, mercati ecc. possono seguire, in ogni caso (per esempio quando non usano il proprio compost), il procedimento previsto dall’articolo 37 e, acquisito il parere ARPA, porre in esercizio l’impianto con comunicazione inizio attività. Nel caso l’utenza sia singola e si usi localmente il compost prodotto si ricadrebbe nel autocompostaggio.
Secondo l’articolo 38 della 221/2015 viene definito, invece, il “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
Si ritiene che non tutte le utenze conferenti debbano necessariamente utilizzare il compost prodotto ma almeno una di queste lo utilizzi.
Ne consegue che gli impianti posti in scuole, aziende, istituti, ecc. possono seguire i i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità, di seguito delineate, nel caso siano “più utenze” e utilizzino il compost prodotto localmente. Si evidenzia che, nel caso l’utenza sia unica, si ricade nella pratica di autocompostaggio sopra delineata.
Si noti che, secondo l’art.38 della 221/2015, le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità sono presentate “Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi”. La riduzione è attuata con il mancato conferimento del materiale (che in effetti è scarto ma non ancora rifiuto) al sistema di gestione rifiuti. Viene dato mandato al Ministero Ambiente e del Territorio e del Mare di emanare un Decreto, entro 90 giorni, per le procedure di autorizzazione semplificata per il compostaggio di comunità.
ENEA ha collaborato alla stesura del Decreto che è attualmente presso l’Ufficio Legislativo del Ministero. La bozza elaborata renderebbe l’adozione di queste tecnologie molto semplici fino a 130 t/anno con semplici comunicazioni d’inizio attività con la nomina di un conduttore della macchina da parte di una associazione di utenti. Si attende il Decreto, secondo ultime notizie, a metà febbraio.
Si immagina che, con questo tipo di innovazione legislativa, il compostaggio locale e di comunità integreranno presto, auspicabilmente, il sistema di gestione rifiuti con una rete di piccoli impianti. Una rete che offrirà maggiore accettabilità sociale, minore vulnerabilità e minori costi per la comunità.
Utenza |
Impianto |
Uso compost |
Definizione |
Limiti |
Esempio |
Unica | Presso l’utenza | Presso l’utenza | Autocompostaggio | nessuno | Famiglia, scuola, azienda, albergo con area verde |
Plurima | Stesso comune o limitofo | Qualsiasi | Compostaggio locale | <80 t/anno + parere ARPA | Impianto comunale |
Unica | Presso l’utenza | Qualsiasi | Compostaggio locale | <80 t/anno + parere ARPA | Albergo senza aree verdi, mercato |
Plurima | Presso una delle utenze | Presso almeno una delle utenze | Compostaggio di comunità | Oggetto di decreto MATTM | Condomini |
Tabella riassuntiva situazione Compostaggio di prossimità
PS
Il Decreto del MATTM è stato pubblicato il 23/2/2016