Segnaliamo la Sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 585/2018 che, accogliendo il ricorso dell’Assobalneari contro il Comune di Castel Volturno, fissa un principio di segnata rilevanza in tema di TARI: “La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita”.
Come è noto, un fattore chiave per l’affermarsi dell’autocompostaggio, in particolare per le utenze non domestiche quali, per esempio, Hotel, ristoranti, campeggi, lidi balneari ecc. è la concessione di una riduzione sulla parte variabile della TARI. La parte variabile della TARI dovrebbe dipendere dalla quantità di rifiuti gestiti. Con la riduzione della TARi è possobile investire in macchine compostatrici in grado di riciclare il rifiuto organico. Mentre per le utenze domestiche si sta affermando, in diversi comuni, l’introduzione di un Albo Compostatori, dove sono elencate le utenze domestiche che hanno diritto ad uno sgravio per il compostaggio domestico (l’autocompostaggio per le utenze domestiche) la stessa cosa non è diffusa per le utenze non domestiche. Inoltre, alle stesse utenze domestiche è spesso concesso uno sgravio poco significativo (es. 10% sulla parte variabile della Tariffa).
Per questo la Sentenza citata riveste per noi un importante principio: non può essere imposto un limite allo sgravio e, qualora l’utenza dimostri di aver avviato al riciclo il 100% dei propri rifiuti, lo sgravio deve essere del 100%!
Ecco i fatti:
Con Delibera consiliare 10/9/2014, n. 17 il Comune di Castel Volturno aveva approvato il Regolamento recante la disciplina della I.U.C. (Imposta Comunale Unica).
Al comma 1, dell’art. 41 (intitolato riduzioni per il recupero) del Regolamento era riportato: “La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella quota variabile fino ad un 40% a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, rifiuti assimilati…”.
Ritenendo il regolamento illegittimo, sotto diversi profili, l’Assobalneari Campania e la sig.ra Clementina Della Vecchia (la prima nella sua qualità di associazione di categoria del comparto balneare-turistico, la seconda nella veste di amministratrice del “Lido delle Sirene” e titolare di concessioni demaniali marittime), lo avevano impugnato con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli, il quale con sentenza 24/10/2016, n. 4849, lo aveva accolto solo in parte. Nello specifico il tribunale respingeva la doglianza con cui era stata censurata la norma di cui Ritenendo tale Sentenza erronea l’Assobalneari Campania e la sig.ra Vecchia l’avevano appellata.
Secondo le appellanti il tribunale avrebbe errato a ritenere che “le disposizioni primarie richiamate si limitano a sancire la regola della proporzionalità tra il quantitativo dei rifiuti autoriciclati e la misura della riduzione, senza precludere, tuttavia, la possibilità di fisare un limite a quest’ultima”. Infatti, dalla normativa applicabile alla fattispecie, ovvero dall’art. 1, comma 649, della L. 147/2013, modificativo dell’art. 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/2006, si ricaverebbe che la riduzione non può che essere proporzionale ai rifiuti autoriciclati e ciò impedirebbe limiti alla medesima riduzione la quale risulterebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 174 del trattato UE e 15 della direttiva 2006/12/CE.
La giurisprudenza intervenuta sulla materia avrebbe, peraltro, escluso che spetti ai Comuni il potere di incidere sui presupposti dell’imposizione o sui requisiti per ottenere le esenzioni o le riduzioni previste dalla legge. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo fondato. La fattispecie va esaminata alla luce della dedotta violazione dell’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale: “Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la “riduzione” tariffaria deve essere “proporzionale” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato. La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita. E’ stimabile che con l’adozione dell’autocompostaggio circa il 50% dei rifiuti, per molte tipologie di utenze, possa essere riciclato in loco con produzione di compost da utilizzare nei propri giardini, orti ecc.